Art. 11
Verifica
In vigore dal 29 lug 2011
Verifica
1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l’anno successivo si considera respinta.
3. I risultati delle misurazioni di cui all’, paragrafo 8, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l’anno successivo relativa alla/e parcella/e sarà respinta.
4. Le autorità competenti accertano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente sono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari.
5. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.
Storico versioni
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