Art. 7
Gestione dei terreni
In vigore dal 29 lug 2011
Gestione dei terreni
Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:
a)
le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi;
b)
le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre;
c)
sulle superfici prative delle parcelle oggetto di deroga non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico;
d)
l’aratura della superficie prativa è seguita entro due settimane da una coltura con elevato assorbimento di azoto e non si possono applicare fertilizzanti nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti;
e)
le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale o triticale e non oltre il 10 settembre;
f)
le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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