Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 29 lug 2011
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale sono essere raccolti e aggiornati ogni anno. 2.   Ai sensi della decisione 2008/64/CE si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il numero di siti di monitoraggio iniziali non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata durante il periodo di applicazione della presente decisione. 3.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso. 4.   I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, devono essere mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture. La composizione della rete di monitoraggio non deve essere modificata per tutto il periodo di validità della presente decisione.
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