Art. 1
In vigore dal 4 apr 2011
Quando a un posto d’ispezione frontaliero sono presentate partite per un successivo trasbordo, l’interessato al carico notifica al veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero quanto segue:
a)
il tempo previsto per lo scarico della partita;
b)
il posto d’ispezione frontaliero di destinazione nell’Unione in caso di importazione o di transito attraverso l’Unione oppure il paese terzo di destinazione in caso di trasporto diretto verso un paese terzo;
c)
l’ubicazione esatta della partita, se non è caricata direttamente sull’aereo o sulla nave verso la destinazione successiva;
d)
il tempo previsto per il carico della partita sull’aereo o sulla nave diretti verso la successiva destinazione.
La notifica è effettuata al momento dell’arrivo della partita al posto d’ispezione frontaliero e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.
Storico versioni
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