Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 apr 2011
Quando a un posto d’ispezione frontaliero sono presentate partite per un successivo trasbordo, l’interessato al carico notifica al veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero quanto segue: a) il tempo previsto per lo scarico della partita; b) il posto d’ispezione frontaliero di destinazione nell’Unione in caso di importazione o di transito attraverso l’Unione oppure il paese terzo di destinazione in caso di trasporto diretto verso un paese terzo; c) l’ubicazione esatta della partita, se non è caricata direttamente sull’aereo o sulla nave verso la destinazione successiva; d) il tempo previsto per il carico della partita sull’aereo o sulla nave diretti verso la successiva destinazione. La notifica è effettuata al momento dell’arrivo della partita al posto d’ispezione frontaliero e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.
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