Art. 4

In vigore dal 4 apr 2011
Trascorso il periodo massimo di cui all’, paragrafo 2, la partita è sottoposta ai controlli d’identità e ai controlli materiali di cui all’ della direttiva 97/78/CE presso il posto d’ispezione frontaliero di introduzione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/215 — Testo vigente | Portale Normativo