Art. 2
In vigore dal 4 apr 2011
1. Il periodo minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:
a)
12 ore per gli aeroporti;
b)
7 giorni per i porti.
2. Il periodo massimo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:
a)
48 ore per gli aeroporti;
b)
20 giorni per i porti.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2011:215:oj#art-2