Art. 2

In vigore dal 4 apr 2011
1.   Il periodo minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è: a) 12 ore per gli aeroporti; b) 7 giorni per i porti. 2.   Il periodo massimo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è: a) 48 ore per gli aeroporti; b) 20 giorni per i porti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:215:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo