Art. 3

In vigore dal 4 apr 2011
1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della direttiva 97/78/CE, il periodo minimo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva è: a) 12 ore per gli aeroporti; b) 7 giorni per i porti. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della direttiva 97/78/CE, gli Stati membri possono estendere il periodo minimo di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo a 14 giorni, a condizione che: a) le partite provengano da un paese terzo e siano destinate a un altro paese terzo senza un’altra sosta sui territori elencati nell’allegato I della direttiva 97/78/CE; b) le partite siano trasbordate da una nave ad un’altra presso il posto d’ispezione frontaliero all’interno della zona doganale dello stesso porto dell’Unione; c) lo Stato membro interessato presenti alla Commissione e agli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, una giustificazione dettagliata in cui specifica che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare che le partite siano trasportate verso un altro porto dell’Unione invece di essere trasbordate direttamente verso un paese terzo. Tali misure comprendono un sistema di monitoraggio per garantire il rispetto dei termini e della destinazione successiva indicati nella notifica di cui all’.
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