Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 29 mar 2011
Obiettivi
Le attività di controllo e di ispezione sono intese a garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1)
i piani di pesca annuali, di cui all' del regolamento (CE) n. 302/2009;
2)
il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 302/2009;
3)
le misure relative alle capacità di pesca e di allevamento, di cui agli del regolamento (CE) n. 302/2009;
4)
l'attuazione di eventuali programmi di osservazione nell'Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, di cui ai punti 90, 91, 92 e all'allegato 7 della raccomandazione ICCAT 10-04;
5)
le norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca, di cui agli del regolamento (CE) n. 302/2009;
6)
le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate;
7)
le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04;
8)
le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:207:oj#art-4