Art. 3

Ambito di applicazione materiale

In vigore dal 29 mar 2011
Ambito di applicazione materiale Il programma specifico di controllo ed ispezione concerne le seguenti attività: 1) tutte le attività di pesca, comprese le catture accessorie, praticate da navi da pesca e tonnare fisse, incluse le operazioni di pesca congiunta; 2) tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento; 3) tutte le attività connesse di allevamenti e imprese a livello di ingabbiamento, ingrasso, allevamento, raccolta o trasformazione del tonno rosso e/o di commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, inclusi il commercio interno, l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasporto e il magazzinaggio; 4) pesca sportiva e pesca ricreativa.
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Ambito di applicazione materiale (Art. 3 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo