Art. 4 · Obiettivi

Art. 4

Obiettivi

In vigore dal 29 mar 2011
Obiettivi Le attività di controllo e di ispezione sono intese a garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) i piani di pesca annuali, di cui all' del regolamento (CE) n. 302/2009; 2) il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 302/2009; 3) le misure relative alle capacità di pesca e di allevamento, di cui agli del regolamento (CE) n. 302/2009; 4) l'attuazione di eventuali programmi di osservazione nell'Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, di cui ai punti 90, 91, 92 e all'allegato 7 della raccomandazione ICCAT 10-04; 5) le norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca, di cui agli del regolamento (CE) n. 302/2009; 6) le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate; 7) le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04; 8) le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04.
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