Art. 14

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 29 mar 2011
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza I programmi nazionali di controllo di cui all' possono essere attuati in tutto o in parte mediante un piano di impiego congiunto adottato dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005.
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Attività congiunte di ispezione e sorveglianza (Art. 14 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo