Art. 14
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 29 mar 2011
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
I programmi nazionali di controllo di cui all' possono essere attuati in tutto o in parte mediante un piano di impiego congiunto adottato dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005.
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