Art. 16

Informazioni supplementari

In vigore dal 29 mar 2011
Informazioni supplementari Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le ulteriori informazioni che possono essere richieste sull’applicazione della presente decisione.
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Informazioni supplementari (Art. 16 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo