Art. 15

Relazione sull'applicazione dei programmi nazionali di controllo

In vigore dal 29 mar 2011
Relazione sull'applicazione dei programmi nazionali di controllo 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione e all'ACCP una relazione sull'attuazione del rispettivo programma nazionale di controllo di cui all'. 2.   Il 1o luglio e il 15 settembre di ogni anno sono trasmesse le relazioni intermedie e il 15 dicembre dello stesso anno una relazione definitiva. 3.   La relazione contiene le seguenti informazioni, in conformità della tabella riportata nell'allegato II: a) le attività di ispezione e di controllo svolte su base mensile; b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse: i) la nave da pesca (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l'allevamento o l'impresa di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati; ii) la data, l’ora e il luogo dell’ispezione; iii) la natura dell'infrazione, incluse le informazioni sulle infrazioni o sulle violazioni gravi di cui agli ; iv) la situazione esistente con riguardo al perseguimento delle infrazioni constatate (ad esempio, casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); v) la descrizione dettagliata di eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, avvertimenti scritti), accompagnata dai documenti giustificativi; vi) una giustificazione nel caso non sia stata adottata alcuna misura; c) eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri. 4.   Le infrazioni figurano in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità del diritto dello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:207:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione sull'applicazione dei programmi nazionali di controllo (Art. 15 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo