Art. 10

Informazioni sulle infrazioni

In vigore dal 29 mar 2011
Informazioni sulle infrazioni Fatte salve le disposizioni degli articoli 82 e 83 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un'ispezione delle attività elencate all', comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell'ispezione e i dettagli dell'infrazione.
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Informazioni sulle infrazioni (Art. 10 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo