Art. 10
Informazioni sulle infrazioni
In vigore dal 29 mar 2011
Informazioni sulle infrazioni
Fatte salve le disposizioni degli articoli 82 e 83 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un'ispezione delle attività elencate all', comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell'ispezione e i dettagli dell'infrazione.
Storico versioni
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