Art. 11
Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi
In vigore dal 29 mar 2011
Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi
1. Qualora a bordo di un peschereccio dell'Unione sia constatata un'infrazione grave, lo Stato membro di bandiera provvede affinché a seguito dell'ispezione la nave da pesca battente la sua bandiera cessi ogni attività di pesca e informa tempestivamente la Commissione.
2. Se il peschereccio dell'Unione non è invitato a recarsi in un porto, entro 72 ore lo Stato membro di bandiera ne fornisce la debita giustificazione alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:207:oj#art-11