Art. 11

Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi

In vigore dal 29 mar 2011
Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi 1.   Qualora a bordo di un peschereccio dell'Unione sia constatata un'infrazione grave, lo Stato membro di bandiera provvede affinché a seguito dell'ispezione la nave da pesca battente la sua bandiera cessi ogni attività di pesca e informa tempestivamente la Commissione. 2.   Se il peschereccio dell'Unione non è invitato a recarsi in un porto, entro 72 ore lo Stato membro di bandiera ne fornisce la debita giustificazione alla Commissione.
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Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi (Art. 11 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo