Art. 8

Procedure comuni

In vigore dal 29 mar 2011
Procedure comuni Gli Stati membri di cui all' provvedono affinché i funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza e stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
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Procedure comuni (Art. 8 Decisione (UE) 2011/207) — Testo vigente | Portale Normativo