Art. 8 · Procedure comuni

Art. 8

Procedure comuni

In vigore dal 29 mar 2011
Procedure comuni Gli Stati membri di cui all' provvedono affinché i funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza e stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:207:oj#art-8