Art. 14 · Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Art. 14

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 29 mar 2011
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza I programmi nazionali di controllo di cui all' possono essere attuati in tutto o in parte mediante un piano di impiego congiunto adottato dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:207:oj#art-14