Art. 6
In vigore dal 21 mar 2011
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza coordinano, ove appropriato, le misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri per l'attuazione degli articoli da 2 a 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:168:oj#art-6