Art. 8
In vigore dal 21 mar 2011
L'Unione assicura la coerenza e l'omogeneità tra i suoi strumenti e le sue politiche in tutti i settori dell'azione esterna e interna in relazione ai crimini internazionali più gravi di cui allo statuto di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:168:oj#art-8