Art. 3
In vigore dal 21 mar 2011
Per sostenere l'indipendenza della CPI, l'Unione e i suoi Stati membri svolgono, in particolare, le seguenti attività:
a)
incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla loro assemblea,
b)
adoperarsi affinché gli Stati membri aderiscano all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale o lo ratifichino al più presto e promuovere tale adesione o ratifica da parte di altri Stati,
c)
adoprarsi per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle attività attinenti alla CPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:168:oj#art-3