Art. 3

In vigore dal 21 mar 2011
Per sostenere l'indipendenza della CPI, l'Unione e i suoi Stati membri svolgono, in particolare, le seguenti attività: a) incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla loro assemblea, b) adoperarsi affinché gli Stati membri aderiscano all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale o lo ratifichino al più presto e promuovere tale adesione o ratifica da parte di altri Stati, c) adoprarsi per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle attività attinenti alla CPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:168:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2011/168 — Testo vigente | Portale Normativo