Art. 2
In vigore dal 21 mar 2011
1. Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma, l'Unione e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati, compresi quelli per la definizione di accordi, o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto di Roma.
2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla partecipazione a livello mondiale e all'attuazione dello statuto di Roma anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto di Roma e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente decisione, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto di Roma e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale obiettivo. Gli Stati membri mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla partecipazione e all'attuazione dello statuto di Roma da parte di Stati terzi. Anche l'Unione, se richiesta, ha la facoltà di mettere a disposizione tale assistenza. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di divenire parte dello statuto di Roma o di cooperare con la CPI sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.
4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e i suoi Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla CPI rispetto a vari Stati o gruppi di Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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