Art. 1

In vigore dal 21 mar 2011
1.   La Corte penale internazionale (la «CPI»), per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto, nonché al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite. 2.   La presente decisione persegue l'obiettivo di promuovere un appoggio universale allo statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo «statuto di Roma») incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile a esso, a preservare l'integrità dello statuto di Roma, a sostenere l'indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a sostenere la cooperazione con la CPI e l'attuazione del principio di complementarità.
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