Art. 3

Prodotti a base di carne

In vigore dal 19 gen 2011
Prodotti a base di carne 1.   La Bulgaria non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell’allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette. 2.   Fatto salvo quanto disposto dagli della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne: a) siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I; b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni: i) siano stati ottenuti da carni di cui all’, paragrafo 4, lettera b); oppure ii) abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l’afta epizootica dall’allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 3.   I prodotti a base di carne spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*4). (*4)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’, paragrafo 1. 5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:44(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo