Art. 1

Animali vivi

In vigore dal 19 gen 2011
Animali vivi 1.   La Bulgaria garantisce il rispetto delle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, fatte salve le misure adottate da detto Stato membro nel quadro della: a) direttiva 2003/85/CE; e b) decisione 2008/855/CE. 2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili. 3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili. 4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia. 5.   I certificati sanitari, previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, fatto salvo per questi ultimi quanto disposto dagli articoli 8 ter e 9 della decisione 2008/855/CE, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina e che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura: «Animali conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*1). (*1)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura: «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*2). (*2)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere trasportati verso altri Stati membri soltanto se l’autorità veterinaria locale della Bulgaria ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione. 8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica da un’azienda situata nelle aree elencate nell’allegato II a un macello situato nelle aree di cui all’allegato I. 9.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente della Bulgaria può autorizzare il trasporto di suini da aziende ubicate al di fuori della zona di sorveglianza, istituita a norma dell’articolo 21 della direttiva 2003/85/CE, per la macellazione immediata in macelli designati situati nelle aree indicate nell’allegato II alle seguenti condizioni: a) i suini devono provenire da aziende ubicate nella zona elencata nell’allegato I, dalla quale è consentita la spedizione di partite di carni di suino, di preparati e prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni di questi suini a norma dell’ della decisione 2008/855/CE. L’autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco delle aziende da essa riconosciute ai fini dell’applicazione del presente paragrafo; b) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello gli animali devono essere rimasti sotto la sorveglianza dell’autorità veterinaria competente in un’unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti il carico non si sono manifestati casi di afta epizootica; c) nessun animale di specie suscettibili all’afta epizootica deve essere stato introdotto nell’azienda di cui alla prima frase del presente paragrafo nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b), nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni; d) il trasporto dei suini deve essere autorizzato soltanto previo corretto adempimento delle misure di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2003/85/CE.
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Animali vivi (Art. 1 Decisione (UE) 2011/44) — Testo vigente | Portale Normativo