Art. 5

Prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 19 gen 2011
Prodotti lattiero-caseari 1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell’allegato I prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, ottenuti dal colostro e dal latte di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari: a) prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure b) preparati con latte conforme alle disposizioni dell’, paragrafo 2 o 3; oppure c) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d’importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall’, paragrafo 2, che garantisca l’inattivazione del virus dell’afta epizootica. 3.   Fatto salvo l’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano: a) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli della presente decisione; b) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un’azienda situata — all’interno di una delle aree elencate nell’allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell’imballaggio. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) tutto il latte impiegato nello stabilimento sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, oppure sia ottenuto da animali fuori delle aree di cui all’allegato I; b) tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure siano fabbricati con latte ottenuto da animali ai di fuori delle aree elencate nell’allegato I; c) lo stabilimento operi sotto rigoroso controllo veterinario; d) i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità competente, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell’allegato I con latte ottenuto anteriormente al 9 dicembre 2010, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I. 6.   I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*6). (*6)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’, paragrafo 1. 8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
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