Art. 4

Colostro e latte

In vigore dal 19 gen 2011
Colostro e latte 1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell’allegato I colostro e latte, destinati o meno al consumo umano, di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali delle specie bovina, ovina e caprina tenuti nelle aree elencate nell’allegato I e che sia stato sottoposto a un trattamento conforme: a) all’allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure b) all’allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all’alimentazione di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte di animali delle specie bovina, ovina e caprina preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell’allegato I; b) lo stabilimento deve operare sotto rigoroso controllo veterinario; c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I; d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell’allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I deve essere effettuato in veicoli che prima dell’operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell’allegato I che detengono animali di specie suscettibili all’afta epizootica. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. 4.   Il latte spedito dalla Bulgaria in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*5). (*5)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’, paragrafo 1. 6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che esso sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
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Colostro e latte (Art. 4 Decisione (UE) 2011/44) — Testo vigente | Portale Normativo