Art. 9

Procedure di verifica comuni dell’Eurosistema per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

In vigore dal 16 set 2010
Procedure di verifica comuni dell’Eurosistema per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote 1.   Le BCN devono verificare i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote conformemente alle procedure di test comuni. 2.   Tutti i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente sono elencati sul sito Internet della BCE durante il periodo di validità dei risultati dei relativi test, come indicato nel paragrafo 3. Un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che non sia più in grado, durante tale periodo, di individuare tutte le banconote in euro contraffatte conosciute all’Eurosistema è rimosso dall’elenco secondo una procedura specificata dalla BCE. 3.   Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese della loro pubblicazione sul sito Internet della BCE, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo. 4.   L’Eurosistema non è tenuto responsabile se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente non è in grado di classificare e trattare le banconote in euro ai sensi degli allegati IIa o IIb.
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