Art. 11
Obblighi di segnalazione
In vigore dal 16 set 2010
Obblighi di segnalazione
Perché la BCE e le BCN monitorino l’osservanza della presente decisione da parte dei soggetti che operano con il contante e per vigilare sugli sviluppi del ciclo del contante, le BCN: i) sono informate dai soggetti che operano con il contante in forma scritta, da intendersi anchestrumenti elettronici, prima che un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote sia resa operativa; e ii) ricevono le informazioni di cui all’allegato IV da parte dei soggetti che operano con il contante.
Storico versioni
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