Art. 13
Disposizioni finali
In vigore dal 16 set 2010
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2011. Ciascuna BCN può decidere di accordare ai soggetti che operano con il contante nel rispettivo Stato membro un periodo transitorio per la segnalazione di dati statistici ai sensi dell’allegato IV. L’allegato IV si applica al più tardi a partire dal 1o gennaio 2012.
2. I soggetti che operano con il contante degli Stati membri che adottano l’euro il 1o gennaio 2011, o dopo tale data, godono di un periodo di tempo transitorio di un anno a partire dalla data di adozione dell’euro ai fini dell’applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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