Art. 10
Attività di monitoraggio dell’Eurosistema e misure correttive
In vigore dal 16 set 2010
Attività di monitoraggio dell’Eurosistema e misure correttive
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate i) a condurre ispezioni sul luogo, incluse quelle senza preavviso, presso le sedi dei soggetti che operano con il contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché al fine di ricondurre al titolare del conto le banconote in euro sospette d’essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche; e ii) a verificare le procedure che disciplinano l’operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale, le BCN sono autorizzate a prelevare campioni di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella propria sede.
3. Quando nel corso di un’ispezione sul luogo una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione, può richiedere che il soggetto che opera con il contante adotti misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’, paragrafo 2.
4. Se un soggetto che opera con il contante non collabora con una BCN in relazione a un’ispezione, tale comportamento costituisce inosservanza.
Storico versioni
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