Art. 8
Impegni dell’Eurosistema
In vigore dal 16 set 2010
Impegni dell’Eurosistema
1. Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza verificabili meccanicamente sono fornite ai fabbricanti dall’Eurosistema prima dell’emissione delle nuove serie di banconote così da poter consentire loro in seguito di fabbricare apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote che siano in grado di superare le procedure di test comuni e adattarsi ai nuovi requisiti.
2. Come specificato dall’Eurosistema, le informazioni sulle banconote in euro e sulle loro caratteristiche di sicurezza pubbliche sono fornite dall’Eurosistema ai soggetti che operano con il contante prima dell’emissione di una nuova serie di banconote così da consentire in seguito al loro personale di poter usufruire della formazione necessaria.
3. L’Eurosistema offre sostegno alla formazione offerta dai soggetti che operano con il contante al proprio personale al fine di assicurare che questo acquisti le competenze atte ad effettuare i controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro.
4. I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi incluso il divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote interessati.
5. I fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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