Art. 7
Eccezioni
In vigore dal 16 set 2010
Eccezioni
1. Le BCN possono concedere l’autorizzazione a filiali di enti creditizi ubicate in località remote aventi un modesto volume di operazioni di cassa, a che il personale addestrato conduca controlli manuali di idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti, a condizione che il controllo di autenticità sia effettuato da un tipo di apparecchiatura di selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN. Per richiedere tale autorizzazione, gli enti creditizi forniscono alla BCN del proprio Stato membro prova dell’ubicazione remota della filiale in questione e del modesto volume di operazioni di cassa. Ciascuna BCN assicura che il volume delle banconote in euro controllate manualmente con tale modalità non ecceda il tetto massimo del 5 % del volume complessivo di banconote in euro distribuite annualmente mediante dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti. Le BCN decidono se il tetto del 5 % sia da applicarsi a livello di ciascun ente creditizio o per tutti gli enti creditizi a livello nazionale.
2. Laddove si verifichi una circostanza eccezionale in conseguenza della quale la fornitura di banconote in euro in uno Stato membro sia pregiudicata in maniera significativa, il personale addestrato dei soggetti che operano con il contante può, su base temporanea, e fatto salvo il consenso della BCN in questione circa l’eccezionalità della circostanza, condurre manualmente controlli di autenticità e idoneità di banconote in euro destinate ad essere rimesse in circolazione attraverso dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o casse prelievo contanti.
Storico versioni
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