Art. 6

Individuazione delle banconote in euro non idonee

In vigore dal 16 set 2010
Individuazione delle banconote in euro non idonee 1.   I controlli di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti negli allegati IIIa e IIIb. 2.   Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro. 3.   Le banconote non idonee sono consegnate ad una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.
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