Art. 6
Individuazione delle banconote in euro non idonee
In vigore dal 16 set 2010
Individuazione delle banconote in euro non idonee
1. I controlli di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti negli allegati IIIa e IIIb.
2. Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro.
3. Le banconote non idonee sono consegnate ad una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.
Storico versioni
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