Art. 5
Individuazione delle banconote in euro contraffatte
In vigore dal 16 set 2010
Individuazione delle banconote in euro contraffatte
I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.
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