Art. 5

Individuazione delle banconote in euro contraffatte

In vigore dal 16 set 2010
Individuazione delle banconote in euro contraffatte I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:597:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo