Art. 3

Principi generali

In vigore dal 16 set 2010
Principi generali 1.   L’obbligo per i soggetti che operano con il contante di sottoporre le banconote in euro a controllo di autenticità e idoneità è adempiuto nell’osservanza delle procedure stabilite nella presente decisione. 2.   Qualora due o più soggetti che operano con il contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà designato in linea con le norme nazionali o, in mancanza, sarà identificato in accordi contrattuali tra i soggetti che operano con il contante pertinenti. 3.   Il controllo sull’autenticità e idoneità è effettuato da un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente da una BCN, o manualmente da personale addestrato. 4.   Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, o tramite casse prelievo contanti esclusivamente se sono state sottoposte a controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN, e sono state classificate come autentiche e idonee. Tuttavia, tale requisito non si applica alle banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un soggetto che opera con il contante da una BCN o da un altro soggetto che opera con il contante che abbia già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera. 5.   I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo di autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’, paragrafo 2. Le apparecchiature sono utilizzate secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano state verificate positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante. 6.   Le banconote in euro che sono state sottoposte al controllo di autenticità e idoneità e classificate come autentiche e idonee da parte del personale addestrato, ma senza l’ausilio di un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificato positivamente da una BCN possono essere rimesse in circolo soltanto nel mercato ristretto. 7.   La presente decisione non si applica al controllo di autenticità e idoneità delle banconote in euro eseguito dalle BCN.
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