Art. 8
Tutela dell’ambiente
In vigore dal 7 lug 2010
Tutela dell’ambiente
1. All’atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell’ambiente effettuando, a norma della direttiva 85/337/CEE, valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare e applicando le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
A decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.
Gli Stati membri tengono conto dei risultati di tale valutazione ambientale nel predisporre i piani e i programmi in questione, conformemente all’ della direttiva 2001/42/CE.
2. Prima del 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l’attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l’altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione e accelerazione dei processi di pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri.
I risultati di questa attività e della valutazione ambientale dei progetti di reti transeuropee realizzati da Stati membri ai sensi della direttiva 2001/42/CE sono presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano al fine di rivedere gli orientamenti previsti all’ della presente decisione.
Storico versioni
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