Art. 7

Progetti d’interesse comune

In vigore dal 7 lug 2010
Progetti d’interesse comune 1.   I progetti di interesse comune costituiscono un obiettivo comune, la cui realizzazione dipende dal loro grado di maturità e dalla disponibilità di risorse finanziarie, fatto salvo l’impegno finanziario di uno Stato membro o dell'Unione. 2.   Nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare per i problemi di concorrenza, sono considerati d’interesse comune i progetti i quali: a) perseguono gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2; b) rientrano nella rete di cui all’, paragrafo 1; c) si iscrivono nelle priorità definite all’; e d) hanno una potenziale validità economica, in base alle analisi dei costi e dei benefici socioeconomici. 3.   Qualsiasi progetto deve riguardare un elemento della rete di cui agli articoli da 9 a 18 e in particolare: a) vertere sui collegamenti individuati nelle carte dell’allegato I e/o b) corrispondere alle specifiche o ai criteri dell’allegato II. 4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure ritenute necessarie nell’ambito dei principi di cui all’, paragrafo 2.
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