Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 7 lug 2010
Obiettivi 1.   La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2020, all’interno dell'Unione, integrando le reti di infrastruttura del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli schemi illustrati nelle carte di cui all’allegato I e/o alle specifiche di cui all’allegato II. 2.   Tale rete deve: a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale; b) offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili; c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi; d) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti; e) essere, per quanto possibile, interoperabile all’interno dei modi di trasporto e favorire l’intermodalità tra i vari modi di trasporto; f) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile; g) coprire tutto il territorio degli Stati membri, in modo da facilitare l’accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione; h) poter essere connessa alle reti degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell’Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l’interoperabilità e l’accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi dell'Unione.
Storico versioni

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