Art. 4

Grandi linee d’azione

In vigore dal 7 lug 2010
Grandi linee d’azione Le grandi linee d’azione dell'Unione vertono su quanto segue: a) l’elaborazione e la revisione degli schemi di rete; b) l’individuazione di progetti di interesse comune; c) la ristrutturazione della rete esistente; d) la promozione dell’interoperabilità della rete; e) la combinazione ottimale dei modi di trasporto, anche mediante la creazione di centri d’interconnessione che per le merci dovrebbero essere ubicati, per quanto possibile, al di fuori dei centri urbani per consentire il funzionamento efficiente dell’intermodalità; f) la ricerca della coerenza e della complementarità degli interventi finanziari, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno strumento finanziario; g) azioni di ricerca e di sviluppo; h) una cooperazione e la stipulazione di accordi appropriati con i paesi terzi interessati allo sviluppo della rete; i) l’incentivazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali a promuovere gli obiettivi perseguiti dall'Unione; j) la promozione di una costante collaborazione tra le parti interessate; k) tutte le azioni che si rivelassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2.
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