Art. 6

Reti dei paesi terzi

In vigore dal 7 lug 2010
Reti dei paesi terzi La promozione da parte dell'Unione di progetti di interesse comune nonché dell’interconnessione e dell’interoperabilità delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per caso, secondo le procedure adeguate previste dai trattati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:661(1):oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Reti dei paesi terzi (Art. 6 Decisione (UE) 2010/661) — Testo vigente | Portale Normativo