Art. 6
Reti dei paesi terzi
In vigore dal 7 lug 2010
Reti dei paesi terzi
La promozione da parte dell'Unione di progetti di interesse comune nonché dell’interconnessione e dell’interoperabilità delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per caso, secondo le procedure adeguate previste dai trattati.
Storico versioni
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