Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 7 lug 2010
Obiettivi
1. La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2020, all’interno dell'Unione, integrando le reti di infrastruttura del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli schemi illustrati nelle carte di cui all’allegato I e/o alle specifiche di cui all’allegato II.
2. Tale rete deve:
a)
garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale;
b)
offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili;
c)
includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi;
d)
permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;
e)
essere, per quanto possibile, interoperabile all’interno dei modi di trasporto e favorire l’intermodalità tra i vari modi di trasporto;
f)
essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;
g)
coprire tutto il territorio degli Stati membri, in modo da facilitare l’accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione;
h)
poter essere connessa alle reti degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell’Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l’interoperabilità e l’accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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