Art. 10
Caratteristiche
In vigore dal 7 lug 2010
Caratteristiche
1. La rete ferroviaria comprende le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee ferroviarie convenzionali.
2. La rete ferroviaria ad alta velocità che utilizza attuali o nuove tecnologie comprende:
a)
linee specialmente costruite per l’alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;
b)
linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità, attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h;
c)
linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità o linee specialmente costruite per l’alta velocità e collegate alla rete ferroviaria ad alta velocità, aventi caratteristiche specifiche a causa di vincoli legati alla topografia, all’ambiente, alla pianificazione o ai nuclei urbani, su cui la velocità deve essere adeguata caso per caso.
La rete ferroviaria ad alta velocità è composta dalle linee indicate alla sezione 3 dell’allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (11). Gli Stati membri notificano anticipatamente alla Commissione l’apertura di qualsiasi linea ad alta velocità e le sue caratteristiche tecniche.
3. La rete ferroviaria convenzionale è composta da linee per il trasporto ferroviario convenzionale di passeggeri e merci, comprendenti le tratte ferroviarie della rete transeuropea di trasporto combinato di cui all’, i collegamenti con i porti marittimi e di navigazione interna di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (12).
4. La rete ferroviaria comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l’integrazione dei servizi di trasporto ferroviario, stradale e, laddove opportuno, dei servizi marittimi e di trasporto aereo. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione all’interconnessione degli aeroporti regionali con la rete.
5. La rete ferroviaria soddisfa almeno una delle funzioni seguenti:
a)
riveste un ruolo importante nel traffico ferroviario di passeggeri su lunghe distanze;
b)
consente l’interconnessione con gli aeroporti, laddove opportuno;
c)
consente l’accesso a reti ferroviarie regionali e locali;
d)
agevola il trasporto delle merci attraverso l’individuazione e lo sviluppo di grandi assi riservati al trasporto merci o destinati in via prioritaria ai convogli merci;
e)
svolge un ruolo importante nel trasporto combinato;
f)
consente l’interconnessione attraverso porti di interesse comune, della navigazione marittima a corto raggio e delle vie di navigazione interne.
6. La rete ferroviaria offre agli utenti un livello elevato di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all’attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell’armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A tal fine, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora un piano di realizzazione coordinato con i piani nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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