Art. 22
Relazione
In vigore dal 7 lug 2010
Relazione
La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione degli orientamenti descritti nella presente decisione.
Il comitato assiste la Commissione nell’elaborazione della relazione.
La relazione è corredata all’occorrenza di proposte legislative intese a rivedere gli orientamenti; tali proposte legislative possono, se necessario, includere nell’elenco di progetti prioritari di cui all’allegato III modifiche o integrazioni di progetti conformi all’, paragrafo 1. La revisione tiene conto in particolare dei progetti che contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:661(1):oj#art-22