Art. 22

Relazione

In vigore dal 7 lug 2010
Relazione La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione degli orientamenti descritti nella presente decisione. Il comitato assiste la Commissione nell’elaborazione della relazione. La relazione è corredata all’occorrenza di proposte legislative intese a rivedere gli orientamenti; tali proposte legislative possono, se necessario, includere nell’elenco di progetti prioritari di cui all’allegato III modifiche o integrazioni di progetti conformi all’, paragrafo 1. La revisione tiene conto in particolare dei progetti che contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, lettera e).
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Relazione (Art. 22 Decisione (UE) 2010/661) — Testo vigente | Portale Normativo