Art. 23
Progetti prioritari
In vigore dal 7 lug 2010
Progetti prioritari
1. I progetti prioritari sono progetti di interesse comune contemplati all’ il cui esame accerta che essi:
a)
mirano a eliminare una strozzatura o a ultimare un raccordo mancante su un grande asse della rete transeuropea, in particolare i progetti transfrontalieri e i progetti che attraversano barriere naturali o che comprendono una tratta transfrontaliera;
b)
hanno dimensioni tali che una pianificazione a lungo termine a livello europeo apporta un valore aggiunto significativo;
c)
presentano, nel complesso, benefici netti socioeconomici potenziali e altri vantaggi socioeconomici;
d)
migliorano in modo significativo la mobilità di merci e persone tra Stati membri, contribuendo anche all’interoperabilità delle reti nazionali;
e)
contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione integrando le reti dei nuovi Stati membri e migliorando le connessioni con le regioni periferiche e insulari;
f)
contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei trasporti, migliorando la sicurezza e riducendo i danni all’ambiente causati dai trasporti, promovendo in particolare un trasferimento modale verso la ferrovia, il trasporto intermodale, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo;
g)
dimostrano l’impegno degli Stati membri interessati a realizzare studi e procedure di valutazione in tempo utile per ultimare i lavori entro una data concordata in precedenza, basata su piani nazionali o altri documenti equivalenti relativi al progetto in questione.
2. I progetti prioritari per i quali l’inizio dei lavori è stato previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date convenute per il completamento dei lavori di cui al paragrafo 1, lettera g), sono indicati all’allegato III.
3. Entro il 2010 la Commissione elabora una relazione sull’andamento dei lavori e propone, se necessario, di modificare l’elenco dei progetti prioritari indicati all’allegato III a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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