Art. 20

Piani e programmi nazionali

In vigore dal 7 lug 2010
Piani e programmi nazionali Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal 24 al 27. Successivamente alla loro adozione, gli Stati membri trasmettono i piani e i programmi nazionali alla Commissione per informazione.
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Piani e programmi nazionali (Art. 20 Decisione (UE) 2010/661) — Testo vigente | Portale Normativo