Art. 19

Coordinatore europeo

In vigore dal 7 lug 2010
Coordinatore europeo 1.   Per facilitare l’attuazione coordinata di taluni progetti, in particolare progetti transfrontalieri o sezioni transfrontaliere di essi, che figurano tra quelli dichiarati di interesse europeo ai sensi dell’, la Commissione può designare, d’accordo con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, una persona denominata «coordinatore europeo». 2.   Il coordinatore europeo è scelto in particolare in funzione della sua esperienza nell’ambito delle istituzioni europee e della sua conoscenza delle questioni relative al finanziamento e alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti. 3.   La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5. 4.   Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione. Di norma il suo mandato riguarda un unico progetto, soprattutto nel caso di un progetto transfrontaliero, ma se necessario può essere esteso a interi assi principali. Il coordinatore europeo elabora insieme agli Stati membri interessati un piano di lavoro per le sue attività. 5.   Il coordinatore europeo: a) promuove, in cooperazione con gli Stati membri interessati, metodi comuni di valutazione dei progetti, e ove opportuno, consiglia i promotori di progetti in merito alla copertura finanziaria dei progetti; b) redige ogni anno una relazione all’attenzione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri interessati sui progressi compiuti nell’attuazione del progetto o dei progetti di cui è responsabile, sui nuovi sviluppi della regolamentazione o di altro tipo suscettibili di influire sulle caratteristiche dei progetti, nonché su eventuali difficoltà e ostacoli che potrebbero provocare un ritardo significativo rispetto alle date indicate nell’allegato III; c) consulta, insieme agli Stati membri interessati, le autorità regionali e locali, gli operatori, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile, onde conoscere meglio la domanda di servizi di trasporto, le possibilità di finanziamenti per investimenti e il tipo di servizi da fornire per agevolare l’accesso a detti finanziamenti. 6.   Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie affinché egli possa eseguire i compiti di cui al paragrafo 5. 7.   Fatte salve le procedure applicabili stabilite dalle legislazioni dell'Unione e nazionale, la Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell’esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti progetti o gruppi di progetti per i quali il coordinatore è responsabile.
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Coordinatore europeo (Art. 19 Decisione (UE) 2010/661) — Testo vigente | Portale Normativo