Art. 7

Politica di sicurezza

In vigore dal 4 mag 2010
Politica di sicurezza 1.   Il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» elabora, aggiorna e rivede periodicamente una politica di sicurezza vincolante in conformità della presente decisione. La politica di sicurezza precisa le procedure e le misure di protezione dalle minacce dirette alla disponibilità, all’integrità e alla riservatezza del VIS, compreso un piano di emergenza, al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato previsto dalla presente decisione. La politica di sicurezza è conforme alla presente decisione. 2.   La politica di sicurezza si basa su una valutazione dei rischi. Le misure descritte dalla politica di sicurezza sono proporzionate ai rischi individuati. 3.   La valutazione dei rischi e la politica di sicurezza sono aggiornate se innovazioni tecnologiche, l’individuazione di nuove minacce o altre circostanze lo rendono necessario. In ogni caso la politica di sicurezza è rivista annualmente per garantirne la continua rispondenza all’ultima valutazione dei rischi o ad altre eventuali innovazioni tecnologiche, minacce o circostanze pertinenti. 4.   La politica di sicurezza è elaborata dal responsabile della sicurezza del sistema in collaborazione con il responsabile locale della sicurezza del VIS e il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione.
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Politica di sicurezza (Art. 7 Decisione (UE) 2010/260) — Testo vigente | Portale Normativo